Le leggi cambiano, le trafile si semplificano. In questo caso, si tratta più che altro di fare una distinzione importante.
Fra gli eventi che possono caratterizzare e naturalmente complicare le gare d’appalto ce n’è uno che di solito porta scompiglio. Non è raro, infatti, che per i motivi più disparati venga sostituito l’appaltatore, con tutte le ricadute che una simile decisione comporta, soprattutto per quel che riguarda impiegati e operai. Anche nella prospettiva di preservare i loro diritti, recentemente il Decreto Legislativo 276 del 2003 è stato rivisto e le modifiche sono state approvate dal Senato, in particolare il comma 3 dell’articolo 29. Sicché il trasferimento d’azienda non è più “trascinato” dal cambio appalto. Sebbene si tratti di faccende abbastanza tecniche, proviamo ad approfondire.
Un’altra parte del codice è coinvolta
In effetti, esisteva già un articolo appartenente al Codice Civile, il 2112, che considerava ogni diritto dei lavoratori nell’eventualità di un trasferimento d’azienda, dal mantenimento occupazionale in generale agli inquadramenti, le paghe e tutto ciò che concerne una posizione regolarizzata. Ma adesso si può contare sulla suddetta variazione, la quale, dicevamo, non fa più coincidere l’avvicendamento degli appaltatori con un trasferimento vero e proprio. In parole povere, ricorrere alla medesima forza lavoro, anche se il titolare cambia, non vuol dire più sconvolgere tutti gli equilibri. Il passaggio è diventato più indolore, insomma.
Le differenze principali
Il testo della legge adesso fa esplicito riferimento a un paio di elementi in tali specifici frangenti delle gare d’appalto. Anzitutto la struttura operativa e organizzativa autonoma dell’imprenditore subentrante: se hai mezzi tuoi, puoi agire. Poi c’è un cenno preciso alla “discontinuità”: le tue risorse rendono la tua impresa diversa da quella di prima. Sono distinzioni importanti che permettono di acquisire, all’occorrenza, la manodopera già disponibile e attiva, senza incorrere nemmeno nelle pratiche relative al trasferimento del solo ramo d’azienda. Nel rispetto dei contratti, ovviamente.
Utilità e risvolti
Non si tratta solo di una semplificazione burocratica, con procedure di sicuro più rapide. Pure nel campo degli obblighi la situazione potrebbe diventare più facile, perfino in ambiti sindacali. Aspetti tanto seri quanto, in certi casi, interpretabili, secondo il parere di alcuni autorevoli esperti. Infatti, il rischio è quello di passare sopra a delle specificazioni fondamentali in atto con il precedente sistema, e dubbi, polemiche e rimostranze sono dietro l’angolo. Qualcuno avanza inoltre l’opinione di riferirsi alle norme contrattuali nazionali o a qualche apposito decreto per distinguere meglio i cambi dai trasferimenti.
Hai mai assistito a un cambio d’appalto?