Sono numerose le novità nell’ambito della Pubblica Amministrazione, che sta attraversando un periodo di riforme e innovazioni che dovrebbero allineare la PA italiana agli standard europei. Dalle pensioni alle rinegoziazioni contrattuali, dalle sanzioni alle semplificazioni, il campo di intervento è molto ampio (tutte le novità possono essere apprese anche attraverso il portale NoiPA, ideato e allestito sia per i dipendenti pubblici che per qualsiasi utente della rete). Una delle questioni più delicate riguarda la pensione e tutte le sue declinazioni, come la possibilità di richiederla “anticipata”.
Requisiti per la pensione anticipata biennio 2016-2018
La pensione anticipata è un trattamento previdenziale che può essere richiesto anticipatamente e a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore richiedente iscritto alla previdenza pubblica, purché rispetti altri requisiti che per il biennio 2016-2018 consistono in:
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Un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne;
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Un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Pensione anticipata sistema Retributivo e Misto
Dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che hanno raggiunto l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vale a dire coloro che rientravano nel sistema retributivo o misto alla data del 31 dicembre 2011) possono fare richiesta di pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica. Il requisito contributivo è soggetto ad adeguamenti rispetto alle aspettative di vita stimate dall’ISTAT. Per cui, nel 2012 hanno potuto fare richiesta di pensione anticipata coloro che avevano raggiunto l’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Dal 2013 – e per ogni anno successivo – si deve aggiungere un mese, per tanto allo stato attuale lo schema è il seguente.
La penalizzazione (**) subentra per coloro che percepiscono prima dei 62 anni di età il pensionamento anticipato, sulle retribuzioni maturate fino al 2011. Il taglio è pari al 2% per ogni anno anticipato rispetto ai 60 anni di età e dell’1% per ogni anno prima dei 62 anni di età. Per esempio, un lavoratore che richiede il pensionamento anticipato a 59 anni subirebbe un taglio del 4% sulle anzianità retributive maturate entro il 2011. Questo sistema disincentivante è stato “corretto” con l’art. 1 comma 113 della Legge 190/2014 con cui il legislatore dispone la cancellazione della penalità per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e fino ed entro al 31 dicembre 2017 (anche se la decorrenza della pensione è successiva all’ultima data. Vale la data in cui viene inoltrata la domanda di pensionamento anticipato). In sostanza, alle pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2015, non si applica la penalizzazione anche se non si sono compiuti i 62 anni di età. La penalizzazione sarà reintrodotta a partire dal 1° gennaio 2018, salvo proroga parlamentare.