Quando si svolge il trading online si realizzano dei guadagni – a volte anche sostanziosi – ed i guadagni derivanti da negoziazioni sui mercati valutari sono soggetti a imposte e dichiarazione dei redditi (art. 67 del D.P.R. 917/86 e art. 67 comma 1 lettere comprese da c) bis a c) quinques del TIUR).
indipendentemente dalla piattaforma di trading utilizzata (come per esempio Xtrade). I guadagni sulle valute devono essere dichiarati solo se acquistate e tenute oltre 7 giorni lavorativi prima di venderle e se il loro importo supera i 51.645,69 €. Questo limite è il motivo per cui i trader online svolgono operazioni in giornata, aprendo e chiudendo posizioni tenendosi al di sotto del vincolo dei 7 giorni e della soglia dei 50000 €, onde evitare la tassazione. Tuttavia, chi opera sui mercati finanziari sa che non sempre tutto può essere tenuto sotto controllo e quando si supera la soglia dei guadagni su operazioni valutarie e non scatta l’obbligo della dichiarazione dei redditi.
Come fare la dichiarazione dei redditi per proventi da attività di trading online
Esistono sostanzialmente due regimi fiscali per i trader: il regime sostitutivo e dichiarativo.
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Il regime sostitutivo comporta che la dichiarazione venga svolta dal broker (piattaforma) che funge da intermediario per conto della società o singolo trader il quale registra le eventuali plusvalenze ottenute durante l’attività di trading online. Il broker ha, dunque il compito di calcolare e pagare l’imposta dovuta sulla base del guadagno ottenuto in sede di negoziazione. Sulla plusvalenza registrata viene calcolata l’imposta che l’intermediario sarà tenuto a versare allo Stato per contro del contribuente (trader). Il broker funge, così da sostituto di imposta, sollevando il trader dagli adempimenti fiscali.
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Il regime dichiarativo prevede, invece, l’obbligo del trader di provvedere da sé al pagamento delle imposte sulle eventuali plusvalenze ottenute in fase di trading. Il trader/contribuente sarà tenuto a dichiarare l’ammontare dei proventi e tutti i redditi percepiti dalle negoziazioni su qualsiasi piattaforma tramite dichiarazione dei redditi.
Il modello da utilizzare è il “ Modello Unico – persone fisiche”. Il quadro da compilare è l’”RT” (plusvalenze di natura finanziaria). Le plusvalenze vanno indicate nella sezione II – B al rigo RT41 che è propriamente la sezione per dichiarare i redditi da operazioni di trading online (Redditi diversi di natura finanziaria come contratti forward, future, option e attività di trading online). Occorre indicare anche le eventuali perdite da inserire al rigo RT45 e che sono deducibili per una quota pari al 62,50% del totale. Dal 1° gennaio 2014, l’aliquota per il calcolo dell’imposta è passata dal 20% al 26% e il pagamento delle imposte risultanti devono essere effettuate tramite modello F24 con codice tributo 1100.
Se i flussi di denaro sono stati registrati tramite un intermediario italiano – regolarmente registrato presso la Consob e abilitato dalla Banca d’Italia – il quadro da compilare è l’RT del modello Unico; nel caso di guadagni intercorsi tramite operatori/intermediari stranieri, il quadro di riferimento è l’RW dove si andranno a indicare le plusvalenze ottenute con una descrizione dei movimenti di capitali da e verso l’estero per importi totali (sommati prelievi e depositi) superiori la soglia dei 10.000 € per anno solare.
Chi presenta la dichiarazione dei redditi con modello 730 deve effettuare l’integrazione con il modello Unico quadri RT/RW unitamente al frontespizio compilato del modello Unico.
Quindi, ciò che deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi è:
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calcolo di tutte le plusvalenze percepite (in Italia e/o all’estero);
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calcolo delle eventuali perdite;
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dichiarazione delle perdite o delle plusvalenze tramite Modello Unico;
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pagamento della relativa imposta con il modello F24.
In base ai proventi registrati e alla loro provenienza occorre indicare uno specifico codice tributo. Si riportano di seguito i codici tributo come indicati nella guida alla compilazione del Modello Unico.
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codice 1100: questo codice si riferisce ad un imposta sostitutiva su plusvalenza; queste plusvalenze devono derivare da cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate.
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codice 1242: questa specificità di codice viene utilizzato per indicare un imposta sostitutiva alle imposte, riferita ai redditi di capitale derivante da fonte estera.
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codice 2724: codice utilizzato per chi effettua un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze.
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codice 4043: questo particolare codice deriva dalla dichiarazione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie. Le attività finanziarie a cui si fa riferimento, riguardano esclusivamente quelle detenute all’estero da parte delle persone fisiche residenti nel territorio dello stato Italiano, secondo quanto affermato dall’articolo 19, c. 18, D.L. 201/2011 convertito poi con successive modifiche con la Legge 214/2011.
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codice 4047: codice utilizzato per indicare un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello stato Italiano. La normativa di riferimento è sempre la stessa utilizzata anche dal codice precedente. La differenza di questi codici, riguarda il fatto che quest’ultimo codice è utilizzato solo in caso di acconto prima rata.